CONSULENZA PER IL D.P.S. (Documento
programmatico sulla sicurezza)
Non adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 196/03 puó comportare sanzioni civili, sanzioni amministrative (fino anche a 30.000,00 euro) e sanzioni penali (anche l’arresto sino a due anni, ex art. 1691).
Purtroppo le successive proroghe di questa giusta legge hanno comportato ritardi nell’adeguamento da parte di moltissime aziende; spesso, poi, chi ha provato ad adeguarsi si é trovato di fronte a consulenti non dotati di preparazione specifica.
Noi abbiamo i mezzi e la necessaria esperienza per garantirti il servizio che merita la tua azienda.
Contattaci immediatamente, un nostro consulente ti fornirá tutte le informazioni necessarie.
Descrizione documento che certifica l’adeguamento alla legge sulla Privacy:
Il documento si articola in piú parti e costituisce la guida di riferimento, necessaria per il rispetto delle normative relative al D.ldg. 196/03, in cui sono identificate le persone fisiche e/o giuridiche coinvolte a qualsiasi titolo nel trattamento dei dati. Il documento descrive le loro funzioni e contiene le copie delle deleghe operative consegnate alle figure interessate.
Parte integrante e sostanziale del documento fornito é inoltre il DPS "Documento Programmatico sulla Sicurezza"
Il DPS é obbligatorio per chiunque tratti dati "sensibili e/o giudiziari", ma di fatto é necessario a tutte le Aziende/Studi che intendano documentare l’attivitá svolta per individuare i rischi di una perdita o non voluta comunicazione dei dati all’esterno e le misure adottate in materia di protezione dei dati.
Il DPS é strutturato su varie tabelle (che contengono informazioni tra loro correlate) e relazioni descrittive di situazioni e provvedimenti adottati o in fase di adozione.
L’insieme delle informazioni contenute nel DPS costituiscono la struttura delle sicurezze che l’azienda pone in essere per fronteggiare rischi di diversi livelli di gravitá che possono compromettere l’integritá e l’affidabilitá dei dati oggetto di archiviazione e trattamento.
La videosorveglianza, ovvero il controllo ambientale effettuato mediante apparecchi audiovisivi che rilevano in modo continuativo immagini, relative a persone, rappresenta un’attivitá identificabile come trattamento di dati personali ed in quanto tale é soggetta alle disposizioni contenute nel codice della privacy, D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Secondo l’articolo 4 della Legge 300/1970 "É vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalitá di controllo a distanza dell’attivitá dei lavoratori.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilitá di controllo a distanza dell’attivitá dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalitá per l’uso di tali impianti.
L’articolo 38 della stessa legge 300/1970 in merito alle Disposizioni penali recita come segue: Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi piú gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
La normativa sulla privacy non si sovrappone né deroga all’operativitá dell’art. 4 della Legge 300/1970. Conseguentemente, la normativa piú recente si dedica esclusivamente alla tutela del trattamento dei dati personali, senza avere impatto sulle previsioni contenute nello Statuto dei Lavoratori.
La nostra azienda offre ai propri clienti l’assistenza e la consulenza per presentare l’istanza di autorizzazione al posizionamento ed all’uso di telecamere sul luogo di lavoro come presti dall’art.4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
un nostro consulente ti fornirá tutte le informazioni necessarie.
|